Sez. L, Sentenza n. 6212 del 13/03/2009 (Rv. 607338 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Esclusione di un creditore intervenuto per insufficiente prova del credito - Controversia ex art. 512 cod. proc. civ. - Oggetto - Prova del credito - Conseguenze - Tardività dell'intervento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)
In tema di controversie sulla distribuzione del ricavato di una espropriazione forzata, ove il giudice, in sede di progetto di distribuzione, abbia escluso un creditore intervenuto per insufficiente prova del credito e della legittimazione ad intervenire, la relativa controversia ex art. 512 cod. proc. civ. ha, quale unico oggetto, la prova del credito, senza che possa essere dedotta o rilevata d'ufficio l'eventuale tardività dell'intervento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)