Sez. 3, Sentenza n. 10599 del 30/04/2010 (Rv. 612695 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Contestazione relativa all'esistenza del credito dell'interventore - Configurabilità come opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
In tema di espropriazione immobiliare, la contestazione afferente all'inesistenza del credito astrattamente vantato dall'interveniente non è riconducibile nell'ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 566, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)