Sez. 2, Sentenza n. 5810 del 07/12/1978 (Rv. 395633 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DECISIONE SULLE SPESE DEMANDATE DALLA CORTE DI CASSAZIONE AL GIUDICE DI RINVIO - COMPITI DI QUEST'ULTIMO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - DECISIONE SULLE SPESE DEMANDATE DALLA CORTE DI CASSAZIONE AL GIUDICE DI RINVIO - COMPITI DI QUEST'ULTIMO.*
Quando la Corte di Cassazione dinanzi la decisione sulle spese giudiziali al giudice di rinvio, questi deve riesaminare totalmente la pronuncia sulle spese e seguire il criterio della soccombenza con riferimento all'esito finale della e globale della lite, e non in rapporto alle varie fasi di essa, comprese, tra queste, il giudizio di Cassazione. (Conf 1292/72, mass n 357816; (Conf 1710/71, mass n 352175; (Conf 1952/70, mass n 347989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)