Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 09/06/1971 (Rv. 352175 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento della soccombenza, che deve essere riferito all'esito finale della lite e non frazionato secondo quello delle varie fasi del giudizio, rientra nel potere del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita, salvo che le spese risultino poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (V 200'71, mass n 349606).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)