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Sez. 6, Sentenza n. 14730 del 13/02/2018 Ud. (dep. 30/03/2018) Rv. 272655 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Testimonianza indiretta - Escussione della fonte primaria - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272655-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, i"fatti" cui fa riferimento l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)