Sez. 1, Sentenza n. 845 del 19/09/2014 Ud. (dep. 12/01/2015) Rv. 262068 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Necessità di esaminare i testi di riferimento - Presupposti - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
L'art. 195 cod.proc.pen., nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta, debbano essere chiamate a deporre, ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testimoni già citati o, qualore ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della deposizione "de relato". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione "de relato" di un collaboratore di giustizia, nonostante il giudice di merito avesse rigettato la richiesta di riesaminare la fonte primaria già escussa sulle circostanze riferite dal dichiarante indiretto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)