Sez. 1, Sentenza n. 1951 del 10/01/1984 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162944 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - NOZIONE - ELEMENTI.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - NOZIONE - ELEMENTI.*
Dalla dizione letterale delle norme, di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., emerge che l'infermità di mente deve dipendere sempre da una causa patologica tale da alterare i processi intellettivi e volitivi con annientamento o grande diminuzione della capacità d'intendere e di volere. Ogni altra anomalia non dipendente da infermità, ma inerente alla sfera del carattere o del sentimento è ininfluente sulla imputabilità. Pertanto, sono da escludere dalla nozione di infermità mentale le semplici perturbazioni, i difetti del temperamento, i vizi del sentimento, morali o sociali e, più particolarmente, del carattere che non siano conseguenti ad una malattia clinicamente accertata e catalogata dalla nosologica psichiatrica. (V mogata dalla nosologica psichiatrica).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)