Sez. 1, Sentenza n. 4801 del 25/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169246 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - NOZIONE - ELEMENTI.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - NOZIONE - ELEMENTI.*
L'infermità mentale ex artt. 88 e 89 cod. pen. presuppone la esistenza di un vero e proprio stato patologico idoneo ad alterare i processi dell'intelligenza e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità d'intendere e di volere. Ne consegue che esulano da tale nozione sia le anomalie caratteriali non conseguenti ad uno stato patologico, sia gli stati passionali, quale la gelosia, salvo che questa derivi da squilibrio integrante gli estremi della malattia mentale, poiché in quest'ultimo caso lo stato passionale ne costituisce solo la manifestazione. (V mass n 162944).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)