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Sez. 5, Sentenza n. 16178 del 23/12/2000 (Rv. 542900 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Costi ed oneri - Omessa ed irregolare annotazione - Qualificazione in termini di "irregolarità sostanziale" ex art. 74, quarto comma d.P.R. 597/1973 - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542900-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'omessa ed irregolare annotazione di costi ed oneri, agli effetti del disposto di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 597/1973, va considerata in termini di "irregolarità sostanziale" (e non anche come mera irregolarità formale, non sanzionabile, per l'effetto con l'indeducibilità), dacché rilevante ai fini dell'accertamento della capacità reddituale del contribuente e, in ogni caso, perché tale considerata per espressa disposizione di legge.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 597 art. 74 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)