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Sez. 1, Sentenza n. 5225 del 28/05/1999 (Rv. 526814 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Reddito di impresa - Determinazione - "Sconti" - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526814-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è perfettamente concepibile sul piano giuridico - e rilevante sul piano tributario - che il produttore accordi ai suoi clienti degli "sconti", cioè delle riduzioni di prezzo, quando essi raggiungono certi "tetti" di acquisti. Di questi "sconti" che - per esser successivi alla vendita potrebbero essere definiti "premi", si deve tener conto in sede di calcolo del reddito di impresa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)