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Sez. 1, Sentenza n. 2023 del 28/03/1996 Cc. (dep. 07/05/1996) Rv. 204539 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Per complessità del dibattimento - Nozione di complessità - Vi rientrano anche le esigenze di natura logistica.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204539-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

La complessità del dibattimento che legittima, per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a)-, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di custodia cautelare, è nozione che ha riferimento, oltre che ad esigenze strettamente processuali, anche ad esigenze di natura logistica, come la necessità di apprestare i mezzi necessari per assicurare l'ordinata celebrazione dei processi, con riguardo, fra l'altro, alla necessità di garantire l'incolumità dei testi e degli imputati collaboranti, oltre che la completezza del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)