Sez. 6, Sentenza n. 458 del 04/02/1997 Cc. (dep. 21/02/1997) Rv. 207520 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Nella fase del giudizio - Condizioni - Particolare complessità del dibattimento - Ricorrenza di tale situazione - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nella fase del giudizio può disporsi non solo quando non sia possibile concludere il processo prima della scadenza di detti termini, rispettando la regola di cui all'art. 477 cod. proc. pen. per la fissazione delle udienze, ma anche quando sia impossibile, per la complessità del dibattimento rispettare tale regola, non tanto per esigenze estranee al processo, quali ad esempio l'indisponibilità di aule, quanto per esigenze proprie dello stesso come quella di assicurare la difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, ovvero quella di garantire la presenza dei collaboratori di giustizia la cui presenza sia richiesta in altri procedimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)