Sez. L, Sentenza n. 998 del 19/02/1986 (Rv. 444518 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - LIMITI ALLA CORRESPONSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - LIMITI ALLA CORRESPONSIONE.*
A norma delle leggi 27 maggio 1959 n. 324 e 3 marzo 1960 n. 185, l'indennità integrativa speciale viene corrisposta una sola volta qualunque sia il numero di pensioni conseguite dal lavoratore assicurato. (nella specie, la C.S. ha ritenuto immune da vizi di motivazione l'interpretazione data dal giudice del merito al combinato disposto degli artt. 41 C.C.n.L. 23 febbraio 1972 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas e 25 dell'allegato d, interpretazione secondo cui il fondo PREMUNGAS, nel quantificare l'ammontare della pensione integrativa, legittimamente non ha computato l'indennità integrativa speciale allorché quest'ultima risulti già percepita, sia pure a diverso ed autonomo titolo, dai titolari della pensione stessa). (V 4819/85, mass n 442226).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 CORTE COST., Contr. Coll. 23/02/1972 num. 41, Contr. Coll. 23/02/1972 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)