Sez. L, Sentenza n. 4819 del 04/10/1985 (Rv. 442226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO SUSSIDIARIO PREVISTO DALL'ART. 1363 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO SUSSIDIARIO PREVISTO DALL'ART. 1363 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune - sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nonché del procedimento logico seguito per l'affermazione di un determinato risultato interpretativo - ove la comune intenzione delle parti non risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale della norma contrattuale, il giudice del merito deve ricostruirla mediante un'indagine basata sui criteri sussidiari di interpretazione (artt. 1362 e seg. Cod. civ.); tra questi assume speciale Rilevanza l'art. 1363 cod. civ. secondo cui le clausole contrattuali devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso della disciplina posta dalle parti. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - dovendo far applicazione dell'art. 42 C.C.n.L. 23 febbraio 1972 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas e acqua, norma che prevede un criterio di calcolo della indennità di anzianità più favorevole al lavoratore in ipotesi di mancato conseguimento del diritto a pensione integrativa a carico di un fondo speciale (denominato PREMUNGAS), aveva ritenuto che la norma contrattuale contemplasse anche l'ipotesi della rinuncia del lavoratore all'iscrizione al fondo senza tener conto, con interpretazione complessiva ex art. 1363 cit., di altre norme contrattuali - art. 20 - da cui si sarebbe potuto desumere i casi di mancata acquisizione del diritto a pensione integrativa, considerati dalle parti). (V 7459/83, mass n 432078, sulla prima parte; (V 6462/83, mass n 431201, sulla prima parte; (V 190/83, mass n 425016, sulla prima parte; (V 6753/81, mass n 417641, sulla prima parte; (V 874/80, mass n 404306, sulla prima parte; (contra 7459/83, mass n 432078, sul caso di specie).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 23/02/1972 num. 20, Contr. Coll. 23/02/1972 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)