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Sez. 1, Sentenza n. 7400 del 15/12/1983 (Rv. 431994 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - GIUDIZIO IN CUI SIA PARTE IL CURATORE - ATTIVITÀ PROCESSUALE DEL FALLITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431994-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - GIUDIZIO IN CUI SIA PARTE IL CURATORE - ATTIVITÀ PROCESSUALE DEL FALLITO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Una legittimazione processuale del fallito, di tipo suppletivo, con riguardo a beni e diritti compresi nel fallimento, è configurabile solo a fronte di un totale disinteresse degli organi fallimentari. Tale legittimazione, pertanto, va esclusa nel giudizio in cui sia parte il curatore, quale che sia in concreto la sua condotta processuale, con la conseguenza che, in detto giudizio, l'attività processuale del fallito può ritenersi ammissibile solo se e nei limiti in cui sia riconducibile all'ipotesi d'intervento, prevista dall'art. 43 secondo comma della legge fallimentare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)