Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/12/1987 (Rv. 456543 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - ASSISTENZA DI LEGALE O ESPERTI DI FIDUCIA - AMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - ASSISTENZA DI LEGALE O ESPERTI DI FIDUCIA - AMMISSIBILITÀ.*
Il procedimento promosso davanti al consiglio nazionale degli ingegneri con ricorso avverso provvedimento del consiglio dell'ordine, ha natura giurisdizionale, e la tutela del diritto di difesa impone che all'interessato deve essere riconosciuta non soltanto la facoltà di comparire ed essere sentito personalmente, ma anche, ove ne faccia richiesta, la facoltà di farsi assistere da un legale od esperto di fiducia. (V 4182/81, mass n 414847).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., DM 01/10/1948 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)