Sez. U, Sentenza n. 4182 del 27/06/1981 (Rv. 414847 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO UN INGEGNERE PRESO DAL CONSIGLIO DELLO ORDINE - IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - ASSISTENZA DI UN DIFENSORE O DI UN ESPERTO DI FIDUCIA - AMMISSIBILITA.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO UN INGEGNERE PRESO DAL CONSIGLIO DELLO ORDINE - IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - ASSISTENZA DI UN DIFENSORE O DI UN ESPERTO DI FIDUCIA - AMMISSIBILITA.*
Nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri, dei provvedimenti disciplinari adottati dal locale consiglio dell'ordine, il diritto di difesa dell'incolpato, assicurato dall'art 24 della Costituzione in relazione alla natura giurisdizionale del procedimento stesso, comporta non soltanto la facolta di comparire e farsi sentire personalmente, ma anche, ove ne avanzi richiesta, quella di farsi assistere da un difensore o da un esperto di fiducia.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44, DM 10/11/1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)