Sez. 2, Sentenza n. 2286 del 19/11/1969 Ud. (dep. 02/01/1970) Rv. 113600 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - DERIVANTE DA ERRORE CIRCA LE NORME SULLA COMPETENZA O DA ERRORE NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - DIVERSITA DI EFFETTI SULLA RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - DERIVANTE DA ERRORE CIRCA LE NORME SULLA COMPETENZA O DA ERRORE NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - DIVERSITA DI EFFETTI SULLA RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
Il giudice di appello puo e deve dichiarare, anche di ufficio, l'incompetenza del primo giudice quando questi, per errore, abbia giudicato un reato che per il nomen iuris esulava dalla propria Competenza ma non anche se il giudice di prima istanza, incorrendo in errore nella definizione giuridica del fatto, abbia giudicato un reato che per il nomen iuris rientrava nella propria Competenza e non vi sia stata impugnazione, sul punto, del PM. (Conf 110921, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)