Sez. 2, Sentenza n. 63 del 15/01/1969 Ud. (dep. 29/03/1969) Rv. 110921 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - APPELLO - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - DERIVANTE DA ERRORE CIRCA LE NORME SULLA COMPETENZA O DA ERRORE NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - DIVERSITA DI EFFETTI PER LA RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - APPELLO - INCOMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - DERIVANTE DA ERRORE CIRCA LE NORME SULLA COMPETENZA O DA ERRORE NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - IMPUGNAZIONE DEL SOLO IMPUTATO - DIVERSITA DI EFFETTI PER LA RILEVABILITA DELL'INCOMPETENZA.*
Il giudice d'appello puo e deve dichiarare, anche di ufficio, l'incompetenza del primo giudice, quando questi, per errore circa le norme sulla Competenza, abbia giudicato un reato che per il suo nomen iuris esulava dalla propria Competenza ma se, il giudice di primo grado, per errore sulla definizione giuridica del fatto, abbia contestato e giudicato un reato che per il suo nomen iuris rientrava nella propria Competenza, il giudice di appello non puo, in Mancanza di impugnazione del P m, dare al fatto una definizione giuridica che comporti una dichiarazione di incompetenza del primo giudice con conseguente trasmissione degli Atti al P m. (V.104382, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)