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Sez. 3, Sentenza n. 13982 del 13/02/2008 Ud. (dep. 03/04/2008) Rv. 239911 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Impossibilità di esaminare il teste di riferimento per infermità - Infermità rilevante - Casi - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239911-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, ai fini della utilizzabilità della testimonianza "de relato" nel caso di impossibilità dell'esame del teste di riferimento per infermità, deve considerarsi rilevante l'infermità (sia fisica che mentale) che rende impossibile l'esame, ovvero: a) quella permanente o tendenzialmente permanente; b) quella tale da non permettere l'escussione del teste, neppure al di fuori della sede dove si svolge il dibattimento; c) quella che rende inutile la deposizione, pur se il teste sia fisicamente o psichicamente in condizione di partecipare al dibattimento. (Nel caso di specie, era stata ritenuta l'impossibilità di esaminare la persona offesa minorenne di una violenza sessuale, perché incapace di collocare nello spazio e nel tempo i distinti episodi di cui era rimasta vittima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)