Sez. 3, Sentenza n. 39766 del 16/04/2013 Ud. (dep. 25/09/2013) Rv. 257681 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Dichiarazioni del minore a terzi - Esame del minore - Necessità - Presupposti - Fattispecie.
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Sono utilizzabili le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali non esaminato nel giudizio solo se, in base a motivato parere reso da professionista competente, sia possibile affermare che il bambino ha una personalità così fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero che dalla testimonianza possono insorgere danni, anche transeunti, alla sua salute. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la previsione, pur motivata da parere tecnico, della mera "sofferenza psichica" derivante dalla audizione legittimasse il diniego posto al richiesto esame dibattimentale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)