Sez. U, Sentenza n. 1517 del 13/02/1991 (Rv. 470909 - 01)
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Giurisdizione della Corte - Pensioni ordinarie - In genere. | Ritardata corresponsione di rate di pensione conseguente a rapporto di pubblico impiego - Interessi e rivalutazione monetaria - Domanda relativa - Sussistenza della giurisdizione.
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Giurisdizione della Corte - Pensioni ordinarie - In genere.
La domanda volta a conseguire rivalutazione monetaria ed interessi in relazione alla ritardata corresponsione di rate di pensione conseguente a rapporto di pubblico impiego è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, configurando - più che una pretesa in rapporto di connessione o accessorietà rispetto a quella (principale) avente ad oggetto la pensione - una richiesta di esatto adempimento dell'obbligo (a carico dello Stato) di corresponsione del trattamento pensionistico, il quale ha natura di retribuzione differita e indicizzata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)