Sez. U, Sentenza n. 190 del 11/01/1997 (Rv. 501659 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pensione dei pubblici impiegati dipendenti - Controversie relative - Estensione - Trattamento sostitutivo della pensione - Indennità una tantum - Ritardato o inesatto adempimento - Interessi e rivalutazione monetaria - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, a norma degli art. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, come pure le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento all'indennità una tantum erogata a pubblici dipendenti quale trattamento sostitutivo della pensione non spettante per il mancato raggiungimento del limite minimo di durata del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 62, Regio Decr. 12/07/1934 num. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)