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Sez. 5, Sentenza n. 16168 del 23/12/2000 (Rv. 542889 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Art. 2 D.L.n. 12 del 1985 - Fruizione - Condizioni - Abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969 - Riscontro dei parametri - Necessità - Acquisto di un fabbricato rurale - Destinazione a civile abitazione mediante "deruralizzazione" - Sufficienza ai fini dell'agevolazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542889-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegato dall'art. 1 della legge 5 aprile 1985 n. 118 (di conversione in legge, con modifica, del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12)alla possibilità di includere l'immobile trasferito fra le abitazioni non di lusso, secondo i parametri indicati dal D.M. 2 agosto 1969, esplicitamente richiamati nel testo di legge. La destinazione di un fabbricato a civile abitazione non è di per sè né sufficiente né idonea a consentire il godimento dei benefici in questione, in mancanza del riscontro della sussistenza dei parametri indicati nella legge agevolativa (parametri che si riferiscono, fra l'altro, esclusivamente agli immobili urbani, in quanto richiamati dalla normativa di esenzione dall'imposta fabbricati: art. 13 L. 2 luglio 1949 n. 408). Pertanto il fabbricato rurale, in quanto tale, ancorché sia destinato a civile abitazione mediante "deruralizzazione", non può godere dei benefici in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 art. 1, DM Lavori pubblici 02/08/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)