Sez. 5, Sentenza n. 13064 del 01/06/2006 (Rv. 591276 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Art. 2 del d.l. n. 12 del 1985 - Fruizione - Condizioni - Abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969 - Disposizione dell'art. 10 del d.m. - Funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie prevista.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegata dall'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, come convertito dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, "indipendentemente dalla data della loro costruzione", fra le abitazioni non di lusso, "secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969", e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6. Alla disposizione dettata dal successivo art. 10 del detto d.m., a tenore della quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al d.m. 4 dicembre 1961", va attribuita - in base a quanto previsto da precedenti norme agevolative (della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e della legge 7 febbraio 1968, n. 26), e, soprattutto, in considerazione della finalità, incentivante la costruzione di abitazioni non di lusso, da tali norme perseguita - non una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione (ovviamente "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore") all'entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore", atteso che soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del complesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell'abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell'epoca.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 02/02/1960 num. 35, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., DM Finanze 04/12/1961, DM Finanze 02/08/1969 art. 1, DM Finanze 02/08/1969 art. 6, DM Finanze 02/08/1969 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)