Sez. 5, Sentenza n. 31135 del 06/07/2007 Cc. (dep. 31/07/2007) Rv. 237601 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Intercettazione di comunicazioni di posta elettronica attuata mediante mezzi idonei ad eludere i meccanismi di sicurezza - Integrazione del reato di cui all'art. 617 quater cod. pen. - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
Integra il delitto di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, comma primo, cod. pen.) la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso che abbiano rilievo la circostanza che l'autore di siffatta condotta rivesta la qualità di amministratore di sistema connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici, abilitato pertanto ad inserirsi nel sistema, perché tale qualità non lo abilita, comunque, ad accedere - come accaduto nella fattispecie - alla casella di posta elettronica del singolo "account" protetta da apposita "password"; nonché la agevole identificabilità quale autore e installatore del programma di intercettazione dello stesso amministratore di sistema).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)