Sez. 5, Sentenza n. 4011 del 19/05/2005 Ud. (dep. 01/02/2006) Rv. 233594 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Delitto di cui all'art. 617-quater, comma secondo, cod. pen. - Ambito di operatività rispetto al delitto configurato nell'art. 617-quater, comma primo, cod. pen.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
La previsione di cui all'art. 617-quater, comma secondo, cod. pen. - nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma - non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall'art. 617-quater, comma primo), in quanto la "ratio" della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette "chiuse", destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617 quater com. 1, Cod. Pen. art. 617 quater com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)