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Sez. 1, Sentenza n. 11045 del 11/12/1996 (Rv. 501239 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Fascicolo di parte - Ritiro senza autorizzazione e mancata o tardiva restituzione - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501239-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

Il ritiro senza autorizzazione del giudice del fascicolo di parte all'atto della precisazione delle conclusioni dinanzi all'istruttore e dopo che questi abbia rimesso la causa al collegio e la circostanza che il fascicolo di parte, così ritirato, non sia stato in seguito ridepositato o sia stato depositato in ritardo rispetto alla scadenza, indicata nel secondo comma dell'art. 169 cod. proc. civ., non comportano la sanzione processuale di improcedibilità dell'appello, prescritta dall'art. 348, secondo comma, (testo originario) cod. proc. civ. per la mancata originaria produzione di detto fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)