diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6484 del 26/06/1990 (Rv. 468012 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI DECIDERE IN BASE AGLI ATTI - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE ANCHE DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO D'APPELLO TARDIVAMENTE RESTITUITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468012-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI DECIDERE IN BASE AGLI ATTI - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE ANCHE DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO D'APPELLO TARDIVAMENTE RESTITUITO - CONDIZIONI.*

Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto (artt. 169 cod. proc. civ. e 11 disp. Att. Cod. proc. civ.) resta esclusa l'applicabilità della sanzione della improcedibilità dell'appello, prevista dall'art. 348 cod. proc. civ. per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo; ed il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli Atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante, ancorché tardivamente restituito, se la controparte non sollevi al riguardo alcuna eccezione ed il giudice ritenga di autorizzare il deposito tardivo. (Conf 1034/86, mass n 444544, sulla prima parte; (Conf 1847/85, mass n 439447, sulla prima parte; (Conf 6475/83, mass n 431219, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)