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Sez. 2, Sentenza n. 2385 del 21/07/1971 (Rv. 353325 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - DICHIARAZIONI CONTENUTE NELL'ATTO DI CITAZIONE - NON COSTITUISCONO CONFESSIONI GIUDIZIALI - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1971-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353325-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - DICHIARAZIONI CONTENUTE NELL'ATTO DI CITAZIONE - NON COSTITUISCONO CONFESSIONI GIUDIZIALI - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*

La citazione, nel sistema vigente, e atto di procuratore onde le dichiarazioni in essa contenute non assurgono a confessione giudiziale per cui possa parlarsi di prova piena e di preminenza su ogni altro mezzo istruttorio. Gli assunti sostenuti nella citazione vanno valutati dal giudice nel quadro globale delle risultanze processuali. (V 352'70, mass n 345260' 1569'69, mass n 340460' 3451'58, 3326'50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)