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Sez. 1, Sentenza n. 1732 del 29/09/1986 Ud. (dep. 17/02/1987) Rv. 175121 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - ARMI PROPRIE E IMPROPRIE - NORME INCRIMINATRICI E SANZIONATORIE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175121-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - ARMI PROPRIE E IMPROPRIE - NORME INCRIMINATRICI E SANZIONATORIE - FATTISPECIE.*

Il porto abusivo delle armi da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona - e che rientrano nella categoria delle cosiddette armi proprie - integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 699 del codice penale e punito con la sanzione originariamente ivi prevista, poi raddoppiata dall'art. 7 della legge n. 895 del 1967 e quindi triplicata dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 497 del 1974, le cui Disposizioni sono state espressamente fatte salve dall'art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non già con la più lieve sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 di quest'ultima legge, che concerne il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione delle cosiddette armi improprie, delle quali - rispetto alla originaria previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - è stata ampliata la gamma mediante l'inclusione anche degli altri oggetti Atti ad offendere nella nuova norma elencati. (fattispecie in tema di pugnale). (Conf mass n 159010).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)