Sez. 1, Ordinanza n. 1467 del 22/01/2026 (Rv. 676788-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita - Ricorribilità in cassazione - Adozione dopo l'aggiudicazione del bene - Necessità. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.
Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)