Sez. 1, Sentenza n. 21645 del 19/10/2011 (Rv. 620561 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Sospensione della vendita - Provvedimento del curatore confermato in sede di reclamo dal giudice delegato - Decreto del tribunale di rigetto dell'impugnazione avverso il detto provvedimento del giudice delegato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di sospensione della vendita di un compendio immobiliare in sede fallimentare, ancorché disposta dal curatore, ai sensi dell'art. 107, quarto comma, della legge fallimentare (nella versione riformata e corretta dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169), successivamente confermata dal giudice delegato, in sede di reclamo e, quindi, dal tribunale, in quanto l'attribuzione di tale potere anche al curatore non modifica la natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 94, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)