Sez. U, Sentenza n. 4180 del 03/10/1977 (Rv. 387825 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COMPIMENTO DI ATTI URGENTI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - COMPIMENTO DI ATTI URGENTI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
La possibilita di compiere Atti urgenti durante la sospensione del processo disposta a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione, desumibile per analogia dall'art 48, secondo comma, cod proc civ, costituisce un'eccezione dettata da inderogabili esigenze pratiche, le quali non si identificano con l'urgenza che ha la parte di conseguire la soddisfazione del proprio interesse sostanziale, ma consistono, invece, nella necessita pratica di evitare che il protrarsi della quiescenza della causa produca irreparabile pregiudizio alle ragioni delle parti, rendendo inutile la stessa decisione, oppure provochi la perdita per le medesime della possibilita di fornire una prova: il potere giurisdizionale che resta al giudice del processo sospeso e, infatti, essenzialmente rivolto alla conservazione della situazione di fatto controversa e non implica mai la possibilita di provvedere con Atti dello stesso tipo di quelli cui si oppone la parte che ha proposto la questione di giurisdizione, oppure con Atti che producano, sia pure in via provvisoria, gli stessi effetti, essendo l'ambito di operativita dell'art 48 cod proc civ piu ristretto di quello dell'art 700 cod proc civ. (nella specie il pretore, dopo aver sospeso il processo a seguito della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, aveva disposto con ordinanza pronunciata fuori udienza la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro. La suprema Corte ha cassato senza rinvio l'ordinanza predetta, formulando il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (V 3872/74, mass n 372406).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)