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Sez. U, Sentenza n. 2164 del 06/05/1978 (Rv. 391552 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONSEGUENZE - COMPIMENTO DI ATTI PROCESSUALI DA PARTE DEL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391552-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONSEGUENZE - COMPIMENTO DI ATTI PROCESSUALI DA PARTE DEL GIUDICE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO - DIVIETO - FATTISPECIE.*

L'avvenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, dimostrata mediante il deposito di copia del ricorso nella cancelleria del giudice, avanti al quale pende la causa del merito, determina l'automatica sospensione del procedimento in corso, ancora prima che venga pronunciata l'ordinanza di sospensione prevista dall'art 367, primo comma cod proc civ e, conseguentemente, priva temporaneamente di poteri giurisdizionali il giudice di quel procedimento, cosi come del potere di compiere Atti processuali preordinati all'Esercizio della funzione giurisdizionale. (nella specie, dopo la proposizione del regolamento di giurisdizione in seguito all'emanazione di provvedimenti d'urgenza da parte del pretore, questi con ordinanza, anziche sospendere il processo, aveva confermato i precedenti provvedimenti e fissato l'udienza per la trattazione di merito. La suprema Corte adita con un secondo regolamento di giurisdizione ha cassato senza rinvio l'ordinanza). (V 4180/77, mass n 387825; (V 815/74, mass n 368685).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)