Sez. U, Sentenza n. 2884 del 11/05/1984 (Rv. 434937 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO INSTAURATO CON LA P.A. IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 285 DEL 1977 - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO INSTAURATO CON LA P.A. IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 285 DEL 1977 - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
Il rapporto di lavoro subordinato, che si instauri con la pubblica amministrazione (nella specie, soprintendenza per i beni artistici e storici della Campania, organo locale del ministero dei beni culturali) in attuazione della legge 1 giugno 1977 n. 285 recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando il dipendente, in conformità della volontà inequivocamente manifestata dall'amministrazione medesima in Sede di assunzione, venga concretamente inserito nello ambito della sua organizzazione pubblicistica e per attività correlate alle sue finalità istituzionali, mentre restano a detto fine irrilevanti sia le peculiarità previste dalla citata legge per il procedimento di reclutamento e selezione (predisposizione di liste di giovani disoccupati da parte degli uffici di collocamento), sia la circostanza che alle prestazioni lavorative si accompagni, come contemplato dalla legge stessa, la frequenza obbligatoria di corsi di qualificazione per scopi di formazione professionale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 01/06/1977 num. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)