Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 17/07/1987 (Rv. 454572 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO INSTAURATO CON LA P.A. EX LEGGE N. 287 DEL 1977 - NATURA PUBBLICISTICA - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ASSUNTI IN FORZA DI TALE LEGGE - INCOMPATIBILITÀ EX ART. 2 N. 7 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - SUSSISTENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO INSTAURATO CON LA P.A. EX LEGGE N. 287 DEL 1977 - NATURA PUBBLICISTICA - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ASSUNTI IN FORZA DI TALE LEGGE - INCOMPATIBILITÀ EX ART. 2 N. 7 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - SUSSISTENZA.*
Il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la P.a. In attuazione della legge 1 giugno 1977 n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, integra un rapporto di pubblico impiego, restando irrilevanti sia le peculiarità previste dalla citata legge per il procedimento di reclutamento e selezione (C.d. contratti di formazione-lavoro) sia la circostanza che alle prestazioni lavorative si accompagni la frequenza obbligatoria di corsi di formazione professionale. Pertanto, nei confronti del personale degli enti territoriali assunto in base alla citata legge sussiste la causa di incompatibilità di cui all'art. 2 n. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154 concernente l'ineleggibilità dei dipendenti delle regioni, delle provincie e dei comuni ai rispettivi consigli. (V 2884/84, mass n 434937).*
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1977 num. 285, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)