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Sez. 3, Sentenza n. 16149 del 08/07/2010 (Rv. 613995 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Disciplina dell'art. 1338 cod. civ. - Funzione - Tutela della parte fuorviante dall'ignoranza di cause di invalidità del contratto - Estensione anche ai casi di inefficacia del contratto - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613995-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

La norma dell'art. 1338 cod. civ., finalizzata a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere, è applicabile a tutte le ipotesi di invalidità del contratto, e pertanto non solo a quelle di nullità, ma anche a quelle di nullità parziale e di annullabilità, nonchè alle ipotesi di inefficacia del contratto, dovendosi ritenere che anche in tal caso si riscontra la medesima esigenza di tutela delle aspettative delle parti al perseguimento di quelle utilità cui esse mirano mediante la stipulazione del contratto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione alla stipulazione di un preliminare di compravendita, aveva riconosciuto la responsabilità del promittente venditore nei confronti del promittente acquirente sul presupposto che questi aveva fatto legittimo affidamento nella conclusione del contratto senza conoscere che il bene era in comunione legale con il coniuge del promittente alienante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)