Sez. 1, Sentenza n. 3272 del 07/03/2001 (Rv. 544487 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Disciplina ex artt. 1337 e 1338 cod. civ. - Funzione - Colpa della parte circa la conoscibilità della causa di invalidatà del contratto - Applicabilità di detta disciplina - Esclusione - Fattispecie in tema di contratto di "swap" nullo in quanto stipulato da intermediario abusivo.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
Le norme degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere; ne consegue che, se vi è stata colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto (nella specie, derivante dalla omessa iscrizione della società di intermediazione mobiliare, con cui era stato stipulato un contratto di "swap" di ingente valore finanziario, nell'albo previsto dalla legge), non è più possibile applicare le norme di cui sopra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)