Sez. L, Sentenza n. 21417 del 17/10/2011 (Rv. 619400 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Pensione di vecchiaia - Integrazione al trattamento minimo - Limite derivante dal cumulo con il reddito del coniuge - Lavoratori "andati in pensione" tra il 31 dicembre 1993 e il 31 dicembre 1994 - Trattamenti più favorevoli - Condizioni - Maturazione del diritto - Sufficienza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO
In materia di integrazione al trattamento minimo della pensione di vecchiaia, il beneficio previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge n. 537 del 1993, a favore dei lavoratori "andati in pensione" tra il 31 dicembre 1993 e al 31 dicembre 1994, rispetto ai quali il cumulo con il reddito del coniuge dell'assicurato (avente valore preclusivo del diritto all'integrazione) è elevato a cinque volte il trattamento minimo, si applica a tutti gli assicurati che abbiano maturato il diritto in tale intervallo di tempo a prescindere dall'effettivo godimento del trattamento stesso, attesa la genericità della locuzione utilizzata - non assimilabile all'espressione "pensionati in essere" propria della disciplina previdenziale - e dovendosi escludere che la mera tempistica degli uffici amministrativi per l'erogazione della prestazione sia suscettibile di pregiudicare la fruizione del beneficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1993 num. 503 art. 4, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 38 CORTE COST., Legge 14/12/2000 num. 385 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)