Sez. L, Sentenza n. 18378 del 03/07/2008 (Rv. 604436 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Pensione di vecchiaia - Integrazione al trattamento minimo - Diritto - Decorrenza - Dalla data della domanda - Fondamento - Beneficio previsto dall'art. 4, comma secondo, del d.lgs.n. 503, del 1992 così come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge n. 537 del 1993 - Applicazione - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO
In tema di integrazione al trattamento minimo della pensione di vecchiaia, posto che il relativo diritto decorre dalla data della domanda, essendo quest'ultima determinante ai fini dell'attribuzione stessa e non limitandosi a fungere da mero impulso esterno, il beneficio previsto dall'art. 4, comma secondo, del d.lgs. n. 503 del 1992, così come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge n. 537 del 1993 - che, ai fini della determinazione del reddito per l'integrazione al trattamento minimo, esclude il cumulo del reddito del coniuge dell'assicurato - si applica, per le pensioni di vecchiaia, a coloro che, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di integrazione, il 31 dicembre 1993 abbiano conseguito i requisiti per la pensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)