Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 06/12/2000 (Rv. 542478 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Portata - Limiti - Presunzione "juris tantum" della responsabilità dell'appaltatore per crollo o rovina - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Fattispecie relativa al crollo di una controsoffittatura.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
La responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. è riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell'attività costruttiva, sì da potersi configurare una sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. Nondimeno, dal crollo o dalla rovina di un edificio deriva, a carico di chi quell'edificio abbia costruito, un presunzione "juris tantum" di responsabilità, che può essere vinta dall'appaltatore attraverso la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (nella specie, in base all'enunciato principio la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'impresa appaltatrice per il crollo di una controsoffittatura avvenuto in un ospedale, sul presupposto che, essendo emerse varie concause nella dinamica produttiva del crollo, delle quali una sola era ascrivibile all'appaltatore, il committente aveva omesso di colmare la residua incertezza probatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)