Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013 (Rv. 625066 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Responsabilità aquiliana ex art. 1669 cod. civ. - Natura - Responsabilità presunta "iuris tantum" - Conseguenze - Prova contraria - Ammissibilità - Oggetto - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
La responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 cod. civ. è una responsabilità presunta "iuris tantum", sicché, quando l'opera (nella specie, rete fognaria) manifesta gravi difetti strutturali, l'appaltatore può liberarsene provandone l'ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi (nella specie, attraverso la prova dell'utilizzazione anormale dell'impianto, con immissione di materiali di difficile smaltimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)