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Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013 (Rv. 625066 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Responsabilità aquiliana ex art. 1669 cod. civ. - Natura - Responsabilità presunta "iuris tantum" - Conseguenze - Prova contraria - Ammissibilità - Oggetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625066-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

La responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 cod. civ. è una responsabilità presunta "iuris tantum", sicché, quando l'opera (nella specie, rete fognaria) manifesta gravi difetti strutturali, l'appaltatore può liberarsene provandone l'ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi (nella specie, attraverso la prova dell'utilizzazione anormale dell'impianto, con immissione di materiali di difficile smaltimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)