Sez. 1, Sentenza n. 13315 del 29/11/1999 (Rv. 531646 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Iscrizione a ruolo anteriore alla notificazione della citazione - Inesistenza o inefficacia - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
Deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d'altro canto rilevare, sia che l'art. 165 secondo comma cod. proc. civ., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dall'art. 5 comma terzo della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)