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Sez. U, Sentenza n. 7935 del 06/08/1990 (Rv. 468619 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANDATO - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - MANDATO GENERALE ALLE LITI E MANDATO CONFERITO DAL TITOLARE NON ANCHE PROCURATORE "AD NEGOTIA" - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468619-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANDATO - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - MANDATO GENERALE ALLE LITI E MANDATO CONFERITO DAL TITOLARE NON ANCHE PROCURATORE "AD NEGOTIA" - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., che richiama gli artt. 364 e seguenti cod. proc. civ., il ricorso per regolamento di giurisdizione ed il relativo controricorso debbono essere sottoscritti da avvocato munito di procura speciale, con conseguente inidoneità allo scopo del mandato generale alle liti rilasciato anteriormente alla proposizione del regolamento e di quello, pur speciale, conferito da parte del titolare di tale mandato, che non sia anche procuratore "ad negotia". (V 1130/81, mass n 411688; (V 3414/71, mass n 354988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)