Sez. 2, Sentenza n. 1130 del 24/02/1981 (Rv. 411688 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CONFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE GENERALE AD NEGOTIA ABILITATO A STARE IN GIUDIZIO - VALIDITA - INDICAZIONE NELLA PROCURA SPECIALE DEGLI ESTREMI DI INDIVIDUAZIONE DEL POTERE RAPPRESENTATIVO DI DETTO PROCURATORE GENERALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - CONFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE GENERALE AD NEGOTIA ABILITATO A STARE IN GIUDIZIO - VALIDITA - INDICAZIONE NELLA PROCURA SPECIALE DEGLI ESTREMI DI INDIVIDUAZIONE DEL POTERE RAPPRESENTATIVO DI DETTO PROCURATORE GENERALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il procuratore generale ad negotia abilitato a stare in giudizio ha il potere di conferire ad un avvocato la procura speciale richiesta dall'art 365 cod proc civ per la proposizione del ricorso per Cassazione. Ne occorre che siano indicati in tale procura gli estremi di individuazione del potere rappresentativo di cui il suddetto e investito, essendo sufficiente che egli risulti agire rappresentativamente e non in proprio (nella specie: alla stregua dell'intestazione del ricorso per Cassazione e della relazione di notifica dello stesso). (V 3449/68, mass n 336562, sulla seconda parte; (Conf 3414/71, mass n 354988, sulla prima parte; (Conf 661/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)