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Sez. 5, Sentenza n. 12269 del 26/03/1975 Ud. (dep. 18/12/1975) Rv. 131529 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - NOTULA DEL MEDICO CONVENZIONATO CON L'INAM - NATURA DI ATTO PUBBLICO - FALSITA IDEOLOGICA - SUSSISTENZA - FALSITA IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131529-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - NOTULA DEL MEDICO CONVENZIONATO CON L'INAM - NATURA DI ATTO PUBBLICO - FALSITA IDEOLOGICA - SUSSISTENZA - FALSITA IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - ESCLUSIONE.*

Il medico convenzionato dell'istituto nazionale per l'Assicurazione contro le malattie e pubblico ufficiale in quanto, prestando la sua opera professionale a favore degli assicurati e formando la relativa documentazione (certificato di malattia, prescrizione- proposta e distinta periodica delle prestazioni - 'notulà -) compie un'attivita che e propria dell'ente pubblico. Con la notula il medico convenzionato attesta fatti avvenuti alla sua presenza (richieste di visita medica), attivita da lui compiute (visite e prescrizioni farmaceutiche) e fornisce all'istituto di Assicurazione la prova documentale del suo diritto al compenso, cosicche la falsa attestazione contenuta nella notula di aver praticato visite mediche, ambulatoriali o domiciliari ad assistiti e di aver fatto prescrizioni farmaceutiche, riferendosi ad attivita compiute dal pubblico ufficiale o da lui percepite, ed essendo costitutiva di diritti per il medico, costituisce falso in atto pubblico ai sensi dell'art 479 cod pen e non falso in certificazione amministrativa ai sensi dell'art 480 detto codice. (Conf 125483, 124660, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)