Sez. 2, Sentenza n. 5676 del 18/01/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169684 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - CERTIFICATO DEL MEDICO DELL'INAM E MODELLO SP 400 - NATURA DI ATTO PUBBLICO - FALSITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 479 COD. PEN..*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - CERTIFICATO DEL MEDICO DELL'INAM E MODELLO SP 400 - NATURA DI ATTO PUBBLICO - FALSITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 479 COD. PEN..*
Il certificato del medico dell'INAM ed il modello S.P. 400 da lui compilato devono essere qualificati Atti pubblici e non semplici certificazioni. Infatti il medico dell'INAM, pubblico ufficiale, attestando fatti avvenuti in sua presenza e attività da lui compiute, Forma un documento originario in cui consacra la volontà della pubblica amministrazione senza alcun procedimento derivativo, che è il presupposto della diversa attività di certificazione. Pertanto, poiché l'atto formato da tale medico è prova documentale dell'attività svolta e dei fatti avvenuti in sua presenza, la falsità del documento è punita ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in Atti pubblici) e non ai sensi dell'art. 480 cod. pen.. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative). (Conf mass n 157647; (Conf mass n 155974; (Conf mass n 148303; (Conf mass n 131529).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)