Sez. 5, Sentenza n. 24301 del 18/11/2009 (Rv. 610679 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Riscossione coattiva - Termini di formazione del ruolo - Natura decadenziale - Configurabilità - Conseguenze - Inapplicabilità delle norme in tema di interruzione e sospensione della prescrizione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e con riferimento alle modalità di riscossione coattiva del tributo, i termini entro i quali, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 173, lett. e), della legge n. 296 del 2006), il ruolo deve essere formato e reso esecutivo hanno natura decadenziale; conseguentemente, agli stessi, ai sensi dell'art. 2964 cod. civ., non si applicano nè le norme relative all'interruzione della prescrizione nè, non essendo altrimenti disposto, quelle dell'art. 2941 e ss. cod. civ., che si riferiscono alla sospensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)