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Sez. 5, Sentenza n. 15473 del 30/06/2010 (Rv. 613910 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Art. 12 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Termine per la formazione e l'esecutività del ruolo - Natura decadenziale - Configurabilità - Ragione.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613910-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e con riferimento alle modalità di riscossione coattiva del tributo, il termine previsto dall'art. 12, primo comma, seconda parte, del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 173, lett. e), della legge n. 296 del 2006) entro il quale il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, ha natura decadenziale, potendosi ricavare il carattere di perentorietà dalla locuzione "non oltre" contenuta nelle norme citate, nonché dallo scopo, che esso persegue, di evitare che il contribuente resti esposto all'azione del Fisco per un tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)